Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16740 del 06/07/2017 (Rv. 644930 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) - Riscossione ex art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Spettanza al gestore - Potere di accertamento del mancato versamento dell’imposta dovuta - Spettanza al comune - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tariffa di igiene ambientale, nelle more dell'attuazione dell'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'emissione, da parte del comune, dell'atto impositivo non viola le disposizioni di cui all’art. 49, commi 9, 13 e 15 atteso che il comma 9 deve intendersi nel senso che il potere-dovere del soggetto terzo gestore, cui sia stato affidato il servizio di riscossione in forza di convenzione con il comune, di emettere le relative bollette per la fatturazione del servizio, non è preclusivo, in assenza di specifico divieto, del potere di accertamento del mancato versamento dell’imposta dovuta spettante all’ente locale impositore, essendo le ulteriori disposizioni di cui ai commi 13 e 15 del predetto art. 49 riferite all’attività di riscossione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49 com. 9, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49 com. 13, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49 com. 15, DPR 27/04/1999 num. 158 art. 10, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238 com. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)