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Sez. 5, Sentenza n. 4893 del 27/02/2013 (Rv. 625528 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Riscossione e rimborsi - Legittimazione sostanziale e processuale - Tasse dovute fino alla decorrenza della sostituzione con la tariffa istituita dall'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Spettanza - Al Comune - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625528-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al capo III del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, l'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, prevedendone la soppressione e la sostituzione con la "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" soltanto a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio indicato nel comma primo del medesimo articolo (nel testo modificato prima dall'art. 1, comma 28, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e, poi, dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488), al comma 13 attribuisce al "soggetto che gestisce il servizio" unicamente il potere di riscuotere la "tariffa", ma non la tassa; ne consegue che tale potere non può comprendere le tasse corrisposte o comunque dovute prima dell'introduzione della tariffa, in ordine alle quali la legittimazione sostanziale e processuale, in tutte le controversie ad esse attinenti, permane in capo al Comune, quale unico ente impositore e percettore della soppressa TARSU.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 58, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49, Legge 09/12/1998 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1999 num. 488 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)