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Sez. 1, Sentenza n. 2546 del 13/11/2025 Cc. (dep. 22/01/2026) Rv. 289301-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex art. 648-quater cod. pen. - Determinazione dello specifico vantaggio patrimoniale che sia derivato all’autore e sua qualificazione come prodotto, profitto o prezzo del reato - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289301-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di misure di sicurezza patrimoniali, il giudice che disponga la confisca ex art. 648-quater cod. pen. è tenuto a determinare esattamente il vantaggio che sia derivato all'autore dai delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen., qualificandolo in termini di profitto, di prodotto o di prezzo del reato, e ad individuare la misura entro la quale il predetto ne abbia tratto beneficio, nel rispetto dei principi costituzionali della personalità della responsabilità penale e di proporzionalità.

Cod. Pen. art. 648 quater, Costituzione art. 27, Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)