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Sez. 2, Sentenza n. 10218 del 23/01/2024 Cc. (dep. 11/03/2024) Rv. 286131-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca per equivalente – Riciclaggio – Profitto e prodotto del reato – Nozione – Differenze – Confisca dell’intera somma riciclata quale prodotto – Ragioni.
Stato
decisa il 2024-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286131-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, posto che, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. (In motivazione, la Corte ha precisato che il denaro, i beni o le altre utilità trasferite ovvero manipolate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa si prestano ad essere qualificate, comunque, come prodotto del reato, rappresentando il risultato empirico dell'attività illecita in cui si sostanzia la fattispecie, in quanto tale assoggettabile a vincolo ex art. 648-quater, comma primo e secondo, cod. pen.)

Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 quater, Legge 25/02/2008 num. 34 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)