Sez. 5, Sentenza n. 5261 del 12/12/2013 Ud. (dep. 03/02/2014) Rv. 258723 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - IN GENERE | Attività integrativa di indagine del P.M. - Avviso alle parti dell'avvenuto deposito - Diniego della richiesta di un termine a difesa - Legittimità - Sussistenza.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - IN GENERE
In tema di attività integrativa di indagine del P.M., ex art. 430, cod. proc. pen., i presupposti che legittimano l'inserimento dei relativi atti nel fascicolo del pubblico ministero richiedono che essi siano pertinenti alla vicenda processuale e finalizzati alle richieste del P.M. al giudice del dibattimento nonché conoscibili mediante il deposito in segreteria. In tal caso, pertanto, l'esercizio del diritto di difesa è garantito dal deposito della documentazione e dall'avviso alle parti - le quali possono chiedere al giudice del dibattimento l'assunzione delle fonti di prova così acquisite, nel rispetto dell'art. 526 cod. proc. pen., ed utilizzare gli atti ai fini delle contestazioni, ex art. 500 e 503 cod. proc. pen.- della facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, mentre non è prevista, a seguito dell'inserimento di tali atti nel fascicolo del P.M., la concessione di un termine a difesa, con la conseguenza che il diniego della relativa istanza è legittimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)