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Sez. 5, Sentenza n. 15042 del 18/01/2011 Ud. (dep. 13/04/2011) Rv. 250165 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - IN GENERE | Attività integrativa di indagine - Relativa documentazione depositata dal PM presso la Cancelleria del giudice competente anziché presso la propria segreteria - Violazione del diritto di difesa - Esclusione. - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250165-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - IN GENERE

Non sussiste la violazione del diritto di difesa qualora la documentazione relativa alla attività integrativa di indagine di cui all'art. 430, comma primo, cod. proc. pen., sia depositata dal P.M. (nella specie il Procuratore Generale), anziché presso la propria segreteria, nella Cancelleria del giudice competente (nella specie la Corte di Assise d'appello quale giudice di rinvio), in quanto il deposito, ancorché irrituale ex art. 430, comma secondo, cod. proc. pen., non impedisce alle parti private di avere notizia delle indagini e di prendere visione delle stesse.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)