Sez. 1, Sentenza n. 3470 del 21/06/1979 (Rv. 399885 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO DI UN'AZIENDA DI CREDITO - CREDITO ASSISTITO DA PRELAZIONE - GIUDIZIO D'APPELLO - TERMINE DI COMPARIZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO DI UN'AZIENDA DI CREDITO - CREDITO ASSISTITO DA PRELAZIONE - GIUDIZIO D'APPELLO - TERMINE DI COMPARIZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
In tema di opposizione allo stato passivo di un'azienda di credito in liquidazione coatta amministrativa, che riguardi un credito assistito da prelazione, il termine per comparire nel giudizio d'appello e quello generale dell'art 163 bis cod proc civ, applicabile in quanto non derogato dall'art 99 della legge fallimentare, e non quello previsto dall'art 79 quarto comma della legge bancaria, il quale deve ritenersi abrogato per incompatibilita con l'art 209 di detta legge fallimentare, atteso che quest'ultima norma disciplina compiutamente l'indicato procedimento di opposizione, alla stregua dell'integrazione della legge processuale generale con le Disposizioni specifiche della medesima legge fallimentare. (V 3829/77, mass n 387500).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 194, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 194, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Legge 07/03/1938 num. 141 art. 79, Legge 07/04/1938 num. 636
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)