Sez. 1, Sentenza n. 3829 del 22/08/1977 (Rv. 387500 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESCLUSIONE TOTALE O PARZIALE DI UN CREDITO - OPPOSIZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESCLUSIONE TOTALE O PARZIALE DI UN CREDITO - OPPOSIZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Nella liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito, che riguarda anche le imprese che non abbiano ottenuto la prescritta autorizzazione secondo la legge bancaria, l'opposizione allo stato passivo non puo essere diretta a contestare la legittimita della adozione della procedura di liquidazione, ma solo l'esclusione totale o parziale del credito dedotto dall'opponente. La procedura, cui da inizio tale opposizione, non si svolge secondo le regole della legge fallimentare per i crediti privilegiati e secondo regole desumibili dalla legge bancaria per quelli chirografari, ma e regolata dalla disciplina unitariamente dettata dalla legge fallimentare, che all'art 194, pur facendo salve le norme delle leggi speciali, ha pero abrogato le Disposizioni con essa incompatibili. Le opposizioni pertanto debbono sempre proporsi, a norma dell'art 209, comma secondo, legge fallimentare, mediante ricorso al Presidente del tribunale, entro 15 giorni dal ricevimento della lettera dei liquidatori che comunica l'esclusione dall'elenco dei creditori chirografari (che non e reso pubblico, a fini di tutela del segreto bancario). Entro il predetto termine e quindi sufficiente che il creditore chirografario depositi il ricorso nella cancelleria del tribunale, mentre non e anche necessario che lo notifichi, entro lo stesso termine, ai liquidatori.*
Riferimenti normativi: Legge 07/04/1938 num. 636 art. 67, Legge 07/04/1938 num. 636 art. 77, Legge 07/04/1938 num. 636 art. 78, Legge Falliment. art. 194, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 194, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)