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Sez. L, Sentenza n. 7220 del 11/06/1992 (Rv. 477699 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Procedimento - Spese giudiziali | Divieto di condanna del lavoratore soccombente - Compensazione delle spese - Ammissibilità -
Stato
decisa il 1992-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477699-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Procedimento - Spese giudiziali

La norma eccezionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. -in forza della quale, nelle cause previdenziali, il lavoratore non temerario soccombente non può essere condannato alle spese di giudizio- non importa l'abrogazione del potere discrezionale previsto dall'art. 92 cod. proc. civ., e, quindi, non esclude che, nell'ipotesi in cui il lavoratore sia invece vittorioso, possa procedersi alla compensazione, anche totale, per giusti motivi, da questa derivando non una condanna, sia pure parziale, del lavoratore al pagamento delle spese, ma solo la negazione del suo diritto ad ottenere il rimborso di quelle da lui sostenute.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)