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Sez. L, Sentenza n. 4234 del 13/04/1995 (Rv. 491802 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Compensazione rispetto a lavoratori parzialmente o totalmente vittorioso - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491802-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

La valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, a meno che a giustificazione della compensazione siano stati addotti motivi erronei o illogici. La compensazione è ammissibile anche con riguardo ad una parte interamente vittoriosa e pure rispetto a lavoratore parzialmente o totalmente vittorioso in controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, atteso che la norma eccezionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (abrogato dall'art. 4, comma secondo, del D.L. 1992 n. 384, convertito con legge 1992 n. 438, e quindi ripristinato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 1994) non ha comportato l'abrogazione del potere discrezionale di disporre la compensazione, anche totale, delle spese ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., derivando da tale pronuncia non una condanna, sia pure parziale, del lavoratore al pagamento delle spese ma solo la negazione del suo diritto al rimborso di quelle da lui sostenute.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)