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Sez. 5, Ordinanza n. 21184 del 29/07/2024 (Rv. 671892-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Esenzioni o agevolazioni IMU - Immobili delle confessioni religiose dove si pratica il culto - Intesa con lo Stato italiano - Necessità - Esclusione - Fondamento
Stato
decisa il 2024-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671892-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

Le esenzioni o agevolazioni IMU degli immobili delle confessioni religiose dove si pratica il culto trovano applicazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di riferimento (art. 7, comma 1, lett. d), del d.lgs. 504 del 1992, in riferimento agli artt. 8 e 19 Cost.), senza che sia richiesta una previa intesa con lo Stato italiano.

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. D CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 8, Costituzione art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)