Sez. 5 - , Ordinanza n. 26217 del 28/09/2021 (Rv. 662327 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Fabbricati destinati all'esercizio del culto - Cappelle “private” - Ad uso di strutture sanitarie e scolastiche - Applicabilità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, i locali dove insistono le cappelle cd. private, ad uso di strutture sanitarie e scolastiche, con esclusione di qualsiasi locale annesso ma non consacrato all'esercizio del culto, beneficiano dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 504 del 1992 in quanto funzionali a rendere agevole l'esercizio del culto per chi risiede o trascorre larga parte delle sue giornate in tali strutture.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. D CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)