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Sez. 2, Sentenza n. 13681 del 19/12/1991 (Rv. 475106 - 01)

Vendita - obbligazioni del venditore - Evizione (garanzia per) - In genere | Vincolo espropriativo gravante sul terreno - Dichiarazione di pubblica utilità dell'opera - Preliminare di vendita del terreno successivo al vincolo - Garanzia per evizione a carico del venditore - Sussistenza - Esclusione - Inadempimento del promissario venditore - Configurabilità.
Stato
decisa il 1991-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475106-01

Vendita - obbligazioni del venditore - Evizione (garanzia per) - In genere

Nel caso di vincolo espropriativo gravante su un terreno, e sempre che tale vincolo non si esaurisca in una previsione astratta e generica (quale quella derivante dalla inclusione del bene in un programma di fabbricazione), ma assuma consistenza specifica per effetto della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera programmata, una responsabilità per evizione è ravvisabile, in ipotesi di compravendita successiva al vincolo stesso, a carico del venditore, non anche, in ipotesi di preliminare di vendita, a carico del promittente venditore, atteso che detta responsabilità postula il trasferimento della proprietà, e, quindi, non può discendere da un contratto con effetti soltanto obbligatori, ferma restando la deducibilità dell'indicata situazione da parte del promissario acquirente, come ragione d'inadempimento dell'altro contraente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484, Cod. Civ. art. 1489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)