Sez. 2, Sentenza n. 28580 del 20/12/2013 (Rv. 629239 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE | Espropriazione forzata o per pubblica utilità - Garanzia per evizione a carico del venditore - Sussistenza - Fondamento.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE
In tema di compravendita, la garanzia per evizione opera anche in ipotesi di espropriazione forzata ovvero di espropriazione per causa di pubblica utilità del bene, trattandosi di una particolare tutela che l'ordinamento attribuisce al compratore per il caso in cui sia disturbato o menomato nel godimento della cosa acquistata in conseguenza delle pretese fatte valere da terzi nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1480, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)