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Sez. 2, Sentenza n. 28580 del 20/12/2013 (Rv. 629239 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE | Espropriazione forzata o per pubblica utilità - Garanzia per evizione a carico del venditore - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629239-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE

In tema di compravendita, la garanzia per evizione opera anche in ipotesi di espropriazione forzata ovvero di espropriazione per causa di pubblica utilità del bene, trattandosi di una particolare tutela che l'ordinamento attribuisce al compratore per il caso in cui sia disturbato o menomato nel godimento della cosa acquistata in conseguenza delle pretese fatte valere da terzi nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1480, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)