Sez. 2, Sentenza n. 3323 del 12/06/1979 (Rv. 399720 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO ESCLUSIVO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI PAGAMENTO - MANCATO PAGAMENTO DELLE TRATTE - RIPRISTINO DELL'ORIGINARIO LUOGO DI PAGAMENTO - CONSEGUENTE COMPETENZA TERRITORIALE PER LE CONTROVERSIE RELATIVE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO ESCLUSIVO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI PAGAMENTO - MANCATO PAGAMENTO DELLE TRATTE - RIPRISTINO DELL'ORIGINARIO LUOGO DI PAGAMENTO - CONSEGUENTE COMPETENZA TERRITORIALE PER LE CONTROVERSIE RELATIVE.*
Anche quando il pagamento del prezzo a mezzo di tratte sia stato pattuito in modo esclusivo, qualora il compratore non paghi le tratte autorizzate e non si avvalga, quindi, del solo mezzo che lo abilita a pagare nel suo domicilio, l'obbligazione deve essere adempiuta, ai sensi degli artt 1182 e 1498 cod civ, nel domicilio del venditore-creditore, e in tale luogo si radica di conseguenza la Competenza territoriale in relazione alla domanda di pagamento del prezzo. (Conf 3557/77, mass n 387155).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)