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Sez. 2, Sentenza n. 3557 del 05/08/1977 (Rv. 387155 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - MANCATO PAGAMENTO DELLE TRATTE AUTORIZZATE - LUOGO DEL PAGAMENTO - DOMICILIO DEL VENDITORE - FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS.*
Stato
decisa il 1977-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387155-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - MANCATO PAGAMENTO DELLE TRATTE AUTORIZZATE - LUOGO DEL PAGAMENTO - DOMICILIO DEL VENDITORE - FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS.*

Qualora il compratore non paghi le tratte autorizzate e non si avvalga, quindi, del solo mezzo che lo abiliti a pagare nel suo domicilio, l'obbligazione di pagamento deve essere adempiuta secondo la regola stabilita dagli artt 1182 e 1498 cod civ, e cioe nel domicilio del venditore-creditore, e in tale luogo (forum destinatae solutionis) si radica di conseguenza la Competenza territoriale in relazione alla domanda di pagamento del prezzo. (Conf 323/75, mass n 373559).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)