Sez. L - , Ordinanza n. 19971 del 12/07/2023 (Rv. 668194 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE | Transito del personale delle Ferrovie dello Stato ad un ente pubblico ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del d.P.C.M. n. 325 del 1988 - Diritto ad un trattamento economico qualitativamente identico in relazione alle singole componenti - Esclusione - Diritto ad un trattamento economicamente non deteriore inteso nel suo complesso - Sussistenza - Conseguenze - Indennità integrativa speciale - Rilevanza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE
Nell'ipotesi di transito del personale delle Ferrovie dello Stato ad un ente pubblico ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del d.P.C.M. n. 325 del 1988, il lavoratore conserva il diritto a mantenere un trattamento economico non qualitativamente identico in relazione alle singole componenti, ma soltanto economicamente non deteriore inteso nel suo complesso, il che richiede una comparata valutazione complessiva dei due trattamenti; da ciò consegue che l'indennità integrativa speciale non rileva in sè, in quanto elemento isolato del trattamento precedente, ma confluisce nella determinazione dell'importo globale esigibile dal nuovo datore di lavoro.
Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., DPCM 05/08/1988 all. 325 art. 5 com. 2, DPCM 22/07/1989 all. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)