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Sez. L, Sentenza n. 1914 del 03/02/2015 (Rv. 634196 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE | Mobilità del personale nell'ambito degli enti pubblici - Diritto alla conservazione del trattamento economico di fatto percepito al momento del trasferimento - Limiti - Dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Vantaggio economico derivante dalle condizioni di viaggio - Connessione con le particolari modalità della prestazione presso le Ferrovie - Sussistenza - Spettanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634196-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE

In materia di procedure di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, l'art. 5, comma 2, del d.p.c.m. 5 agosto 1988, n. 325, nel prevedere che il dipendente conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento, mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza, non si riferisce a qualsiasi vantaggio economico, ma alle sole voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione, cui corrisponde, ai sensi del d.p.c.m. 22 luglio 1989, n. 428, l'obbligo dell'ente di provenienza di trasferire i relativi fondi all'ente di nuova destinazione. Ne consegue che, in caso di procedure di mobilità riguardanti dipendenti delle Ferrovie dello Stato, non può essere preso in considerazione il vantaggio economico derivante dalle condizioni di viaggio, di cui il dipendente abbia usufruito anteriormente al trasferimento, trattandosi di un beneficio connesso alle particolari caratteristiche e modalità della prestazione svolta presso l'ente di provenienza, la cui conservazione a carico del medesimo ente è limitata, secondo la disciplina contrattuale successiva alla legge 15 maggio 1985, n. 210, ai dipendenti che, al momento del trasferimento, abbiano maturato il diritto a pensione.

Riferimenti normativi: Legge 15/05/1985 num. 210 CORTE COST., DPCM 05/08/1988 art. 325, DPCM 22/07/1989 art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)