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Sez. 2, Sentenza n. 2977 del 22/10/1971 (Rv. 354246 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - VIZI RELATIVI AL LUOGO DI NOTIFICAZIONE - COSTITUZIONE DELLA CONTROPARTE DESTINATARIA - SANATORIA EX TUNC.*
Stato
decisa il 1971-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354246-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - VIZI RELATIVI AL LUOGO DI NOTIFICAZIONE - COSTITUZIONE DELLA CONTROPARTE DESTINATARIA - SANATORIA EX TUNC.*

La violazione della disposizione dell'art 330 cod proc civ relativamente al luogo di notifica dell'impugnazione importa nullita di notificazione e non dell'impugnazione in senso sostanziale, onde la nullita stessa deve intendersi sanata - ex tunc - con la Costituzione della parte cui la notificazione era diretta. (V 2657'69, mass n 342309; 1489'69, mass n 333149).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)