Sez. U, Sentenza n. 9377 del 07/08/1992 (Rv. 478481 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere | Medici dipendenti delle U.S.L. a tempo pieno - Controlli domiciliari nelle fasce orarie sullo stato di salute dei dipendenti da imprese private - Attività includibile nel rapporto di pubblico impiego - Conseguenze - Controversia per il relativo compenso - Devoluzione al giudice amministrativo.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere
L'attività espletata dai medici dipendenti delle U.S.L. a tempo pieno in conformità della normativa all'uopo dettata (artt. 2 D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 conv. in legge n. 331 del 1981; 5 D.L. 12 settembre 1983 conv. in legge n.638 del 1983) in ordine ai controlli domiciliari nelle prestabilite fasce orarie sullo stato di salute dei dipendenti da imprese private (aventi diritto alla indennità di malattia o altre previdenze), a norma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300, non è riconducibile ad un rapporto convenzionato rientrante tra quelli programmati dall'art. 48 della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, ma costituisce espletamento di un obbligo specifico collegato direttamente col rapporto di pubblico impiego con la U.S.L. cui è riferito istituzionalmente il servizio, anche per conto e con spesa a carico dell'I.N.P.S. (da liquidarsi previo il parere di una commissione regionale). Conseguentemente la controversia promossa dai detti sanitari che operano nella struttura pubblica della U.S.L. per conseguire il compenso per l'indicata attività, svolta in sede locale anche e per conto dell'I.N.P.S. sulla base di convenzioni tipo stabilite tra le parti, o per intervento del Ministro della Sanità di concerto con quello del Lavoro e della Previdenza Sociale, resta attribuita, come tutte le controversie che investono il rapporto di impiego pubblico, al giudice amministrativo a norma dell'art. 7 della legge n. 1034 del 1971.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/1981 num. 168 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)