Sez. L, Sentenza n. 12746 del 20/05/2008 (Rv. 603168 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Mezzo di impugnazione nel regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Istanza di rinvio ad altro giudice - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
L'ammissibilità del ricorso per cassazione - nel regime anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, non applicabile "ratione temporis" - non richiede, ai sensi dell'art. 366 cod. proc. civ., oltre alla specificazione dei motivi per i quali si domanda l'annullamento della sentenza impugnata, anche l'istanza di rinvio ad altro giudice, né la precisazione se detto annullamento debba essere disposto con o senza rinvio, vertendosi in tema di effetti della pronuncia di cassazione direttamente fissati dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 366, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)