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Sez. 1, Sentenza n. 3357 del 05/06/1985 (Rv. 441026 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - ISTANZA DI RINVIO ED ALTRO GIUDICE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441026-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - ISTANZA DI RINVIO ED ALTRO GIUDICE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'ammissibilità del ricorso per Cassazione non richiede, oltre alla specificazione dei motivi per i quali si domanda l'annullamento della sentenza impugnata, anche l'istanza di rinvio ad altro giudice, nei casi contemplati dall'art. 383 cod. proc. civ., né in genere, la precisazione se detto annullamento debba essere disposto con o senza rinvio, vertendosi in tema di effetti della pronuncia di Cassazione direttamente fissati dalla legge. (V 2351/83, mass n 427208; (V 5279/77, mass n 388937).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)