Sez. 4 - , Sentenza n. 139 del 11/12/2018 Cc. (dep. 03/01/2019) Rv. 274905 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Sentenza di patteggiamento - Revoca della patente di guida - Termine inibitorio per il conseguimento di nuova patente - Graduazione da parte del giudice - PossibilitĂ - Esclusione - Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE
In tema di circolazione stradale, il giudice, con la sentenza di patteggiamento con cui dispone la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida non può graduare i termini inibitori, fissati dalla legge, per il conseguimento di un nuovo titolo abilitativo, atteso che le relative disposizioni riguardano la disciplina amministrativa di settore e sono estranee alla sfera della giurisdizione penale.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 222 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)