Sez. L - , Sentenza n. 4070 del 20/02/2018 (Rv. 647268 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Ricorso per cassazione - Controllo della motivazione in fatto - Sostituzione della massima di esperienza utilizzata dal giudice del merito con altra massima di esperienza - Esclusione - Rilievo a fatti diversi - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
In sede di legittimità, il controllo della motivazione in fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui all'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice di merito presenti i requisiti minimi dell'argomentazione (fatto probatorio - massima di esperienza - fatto accertato), mentre non è consentito alla Corte sostituire la massima di esperienza utilizzata con altra diversa o confrontare la sentenza impugnata con le risultanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti a fondamento della decisione impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)