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Sez. 2, Sentenza n. 1806 del 16/03/1984 (Rv. 433873 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE DALLO ORIGINARIO UNICO PROPRIETARIO AD ALTRO SOGGETTO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE DELLE PARTI POTENZIALMENTE DESTINATE ALL'USO COMUNE - SUPERAMENTO - CONDIZIONI - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI COMUNIONE O DISPOSIZIONE DEL BENE COMUNE PER ATTI ARBITRARI DEL SINGOLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433873-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE DALLO ORIGINARIO UNICO PROPRIETARIO AD ALTRO SOGGETTO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE DELLE PARTI POTENZIALMENTE DESTINATE ALL'USO COMUNE - SUPERAMENTO - CONDIZIONI - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI COMUNIONE O DISPOSIZIONE DEL BENE COMUNE PER ATTI ARBITRARI DEL SINGOLO - INAMMISSIBILITÀ.*

In caso di frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento dall'originario unico proprietario ad altro soggetto di un'unità immobiliare, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale di comunione pro indiviso di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano - in tale momento costitutivo del condominio - potenzialmente, anche se non effettivamente, destinate all'uso comune (art. 1117 cod. civ.)., a soddisfare cioè esigenze generali e fondamentali del condominio stesso. Siffatta presunzione può essere superata ove risulti una chiara ed univoca volontà delle parti di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprietà di taluno di quei beni, ovvero quando una tale proprietà esclusiva risulti successivamente acquisita da quello per usucapione, senza che al riguardo possa configurarsi prescrizione del diritto di comunione su quel bene comune ovvero una sua disposizione per Atti arbitrari del singolo condominio in danno dell'altro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)