Sez. 1, Ordinanza n. 21269 del 23/06/2026 (Rv. 679268-02)
MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE | Contratti bancari - Nullità del contratto di finanziamento - Conseguenze - Obblighi di restituzione a carico delle parti.
MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE
In tema di contratti bancari, la nullità di un contratto di finanziamento comporta il venir meno dalla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, con conseguente applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito, sì che, da un lato, deve essere restituito alla banca, eventualmente mediante addebito in conto corrente, non solo il capitale erogato, ma anche gli interessi al tasso legale e, dall'altro, la banca deve restituire alla controparte le somme ricevute in eccesso in forza del contratto nullo e, quindi, non il capitale mutuato (che deve comunque esserle restituito), ma gli interessi ricevuti al tasso pattuito nel contratto viziato.
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)