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Sez. 1 - , Ordinanza n. 27390 del 26/09/2023 (Rv. 669134 - 01)

MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE | Contratti bancari - Contratto di finanziamento - Forma scritta - Mancanza - Nullità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669134-01

MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE

In tema di contratti bancari, la nullità (nella specie per difetto di forma) di un contratto di finanziamento comporta il venir meno dalla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, con conseguente applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito; ne deriva che, da un lato, deve essere restituito alla banca, anche mediante addebito in conto corrente, non solo il capitale erogato, ma anche gli interessi al tasso legale e, dall'altro, la banca deve restituire alla controparte le somme ricevute in eccesso in forza del contratto nullo e, quindi, non il capitale mutuato (che comunque le deve essere restituito), ma gli interessi ricevuti al tasso pattuito nel contratto viziato.

Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)