Sez. L, Sentenza n. 9347 del 19/04/2007 (Rv. 596549 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI - PRESTAZIONI | Indennità giornaliera durante il periodo delle cure - Art. 1, comma 5 legge n. 1088 del 1970 - Condizioni - Incompatibilità con l'intera retribuzione - Retribuzione di riferimento - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI - PRESTAZIONI
In tema di tutela sanitaria ed economica contro la tubercolosi, l'indennità giornaliera durante il periodo delle cure prevista dall'art. 1, comma 5 della legge n. 1088 del 1970, giacché serve a fornire i mezzi di sostentamento durante la mancanza della attività lavorativa, è, come l'indennità di malattia, incompatibile con la retribuzione, e poiché la norma parla di "intera retribuzione" (il cui godimento esclude il diritto all'indennità), tale espressione si deve intendere nel senso della retribuzione che consente appunto il sostentamento, e cioè quella fissa e preponderante, e non quella variabile, marginale, e comunque minoritaria, legata alla presenza in servizio, quale, nella specie, l'indennitàò di risultato non percepita, implicando l'opposta interpretazione il cumulo con la retribuzione fissa e continuativa e, quindi, una lompletazione contraria alla "ratio legis".
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1970 num. 1088 art. 1 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)