Sez. L, Sentenza n. 10372 del 30/07/2001 (Rv. 548598 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Controversie relative al riconoscimento del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali - Individuazione delle norme giuridiche e dei benefici attribuibili - Compito del giudice - Conseguenze - Rispetto dell'obbligo di richiedere alle parti i chiarimenti necessari per una corretta individuazione delle rispettive domande - Rilievo fondamentale - Utilizzazione da parte del giudice dei poteri processuali finalizzati ad assicurare tale rispetto - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa ad una controversia riguardante le indennità per la malattia tubercolare.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE
Nelle controversie relative all'accertamento del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, di cui il ricorrente indichi la fattispecie costitutiva, compete al giudice di individuare le norme giuridiche e i benefici consequenzialmente spettanti, escludendo solo quelli che il ricorrente abbia inteso espressamente escludere. Ne consegue che, in tali controversie, assume particolare rilievo il rispetto da parte del giudice dell'obbligo di richiedere alle parti i necessari chiarimenti al fine di una corretta individuazione, sulla base dei fatti allegati, delle rispettive domande. Il modo attraverso il quale il giudice assicura il suddetto rispetto, pur essendo determinato dall'utilizzazione di poteri processuali implicanti giudizi di opportunità rimessi ad apprezzamenti meramente discrezionali, può tuttavia essere sottoposto a sindacato di legittimità come vizio di motivazione, qualora la sentenza di merito non adduca una adeguata spiegazione del mancato uso dei suddetti poteri. (Nella specie il giudice di merito, senza chiedere chiarimenti all'attore, aveva ritenuto che la sua domanda, genericamente riferita alla "indennità" prevista per la malattia tubercolare, riguardasse soltanto l'indennità giornaliera relativa al periodo di cura di cui all'art. 1 della legge n. 1088 del 1970 e non comprendesse, quindi, anche la indennità prevista per il periodo successivo alla cura dall'art. 5 della legge n. 419 del 1975; la S.C., dopo aver preso diretta visione del ricorso introduttivo del giudizio sul rilievo che si trattava di decidere in merito alla violazione di una norma processuale, ha cassato la relativa sentenza e decidendo nel merito - sulla duplice osservazione che il ricorso riguardava la violazione di una norma di legge e che non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto - ha condannato l'INPS a pagare alla ricorrente l'indennità di cui all'art. 5 cit., sottolineando che per tale provvidenza si richiedono gli stessi requisiti sanitari e reddituali previsti per l'indennità già riconosciuta con effetto di giudicato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 175, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 14/12/1970 num. 1088 art. 1, Legge 14/12/1970 num. 1088 art. 2, Legge 06/08/1975 num. 419 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)