Sez. 1, Sentenza n. 7690 del 23/06/1992 (Rv. 477880 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Eccezioni - In genere | Prescrizione - Termine - Diversa decorrenza - Deduzione in grado di appello - Ammissibilità.
Impugnazioni civili - Appello - Eccezioni - In genere
L'indicazione di una determinata data quale "dies a quo" del termine di prescrizione, effettuata in primo grado con la formulazione della relativa eccezione, non preclude di invocare, in grado d'appello, una diversa decorrenza di tale termine, tenendo conto che la facoltà di proporre detta eccezione anche per la prima volta in sede di gravame (art. 345 secondo comma cod. proc. civ.) implica in sè la possibilità di far valere a sostegno dell'eccezione medesima, nuove circostanze, e che, inoltre, in siffatto mutamento delle allegazioni difensive non sono configurabili gli estremi di una rinuncia ad opporre la prescrizione (art. 2937 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)