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Sez. 3, Sentenza n. 1074 del 01/02/2000 (Rv. 533321 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezione di prescrizione - Proponibilità anche in appello ex art. 345 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla legge n. 353/90.
Stato
decisa il 2000-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533321-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

L'eccezione di prescrizione, trattandosi di eccezione in senso proprio, essendo rivolta unicamente al rigetto della domanda avversaria, può essere proposta anche in grado di appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 52..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)