Sez. L, Sentenza n. 720 del 04/02/1985 (Rv. 438929 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE - O.N.M.I. - SOPPRESSIONE - SERVIZI E PERIODI LAVORATIVI DEI DIPENDENTI DELL'OPERA - RICONOSCIMENTO AI FINI DEI CORRISPONDENTI TRATTAMENTI DI PENSIONE E DI PREVIDENZA A CARICO DEL NUOVO ENTE ASSICURATORE - TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI IN PRECEDENZA VERSATI ALL'I.N.P.S. - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE - O.N.M.I. - SOPPRESSIONE - SERVIZI E PERIODI LAVORATIVI DEI DIPENDENTI DELL'OPERA - RICONOSCIMENTO AI FINI DEI CORRISPONDENTI TRATTAMENTI DI PENSIONE E DI PREVIDENZA A CARICO DEL NUOVO ENTE ASSICURATORE - TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI IN PRECEDENZA VERSATI ALL'I.N.P.S. - LIMITI.*
Il secondo comma dell'art. 8 della legge n. 698 del 1975 (legge che ha soppresso l'o.M.n.I. - opera nazionale maternità ed infanzia - disponendo il trasferimento del personale ad altri enti pubblici) - nel prevedere che tutti i servizi ed i periodi lavorativi dei dipendenti dell'opera, già considerati utili secondo i preesistenti ordinamenti di quiescenza, sono riconosciuti ai fini dei corrispondenti trattamenti di pensione e di previdenza a carico del nuovo ente assicuratore (cassa previdenza dipendenti enti locali), al quale sono trasferiti i contributi in precedenza versati all'INPS (salva opzione contraria del lavoratore), ha considerato soltanto i contributi che non abbiano esaurito la loro funzione avendo già attivato la prestazione previdenziale; così come soltanto a tale contribuzione si riferisce anche l'art. 6 della legge n. 29 del 1979, norma che, analogamente ma più in generale, prevede la necessità di unificazione dei diversi periodi assicurativi dei lavoratori con il trasferimento d'ufficio (in tal caso all'INPS) dei contributi già versati all'ente assicuratore di provenienza. Pertanto deve ritenersi escluso il predetto trasferimento dei contributi allorché questi - prima del passaggio del lavoratore da un ente all'altro - abbiano già determinato definitivamente l'attribuzione della prestazione pensionistica, della quale normalmente goda il lavoratore medesimo, salvo comunque ogni diritto nascente da un'ulteriore eventuale contribuzione successiva all'attribuzione di detta prestazione.*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1975 num. 698 art. 8 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)