Sez. L, Sentenza n. 5264 del 27/08/1986 (Rv. 447846 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE - PERSONALE - TRASFERIMENTO AGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI - COSTITUZIONE DI UN'UNICA POSIZIONE PREVIDENZIALE - CONTROVERSIA RELATIVA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'INPS - ESCLUSIONE.*
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE - PERSONALE - TRASFERIMENTO AGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI - COSTITUZIONE DI UN'UNICA POSIZIONE PREVIDENZIALE - CONTROVERSIA RELATIVA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'INPS - ESCLUSIONE.*
Nella controversia instaurata dal lavoratore, già dipendente dell'opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia e (dopo la soppressione di quest'ultima per effetto della legge n. 698 del 1975) trasferito ad un ente pubblico territoriale, per ottenere la Costituzione di un'unica posizione previdenziale con il trasferimento dei contributi già versati all'Assicurazione generale obbligatoria per i.V.S. (o ai fondi sostitutivi di essa) alla cassa pensioni dei dipendenti locali (Cepdel) o alla cassa di previdenza sanitari (Cps), cui il lavoratore è iscritto automaticamente e d'ufficio, dopo la soppressione dell'opera predetta ed il passaggio al nuovo ente pubblico, legittimato passivo non è l'INPS bensì il nuovo ente previdenziale (Cepdel o Cps) così onerato della relativa procedura nei confronti della precedente gestione previdenziale. (V 1824/85, mass n 439761; (V 720/85, mass n 438929).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1975 num. 698 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)