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Sez. 3, Sentenza n. 1281 del 18/05/1966 (Rv. 322558 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - MOBILI PIGNORATI NELL'ABITAZIONE O NELL'AZIENDA DEL DEBITORE - PRESUNZIONE DELLA PROPRIETA DI COSTUI - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1966-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322558-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - MOBILI PIGNORATI NELL'ABITAZIONE O NELL'AZIENDA DEL DEBITORE - PRESUNZIONE DELLA PROPRIETA DI COSTUI - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO.*

L'Azione del terzo opponente, prevista dagli artt. 619 e segg. cod. proc.civ., ha contenuto di accertamento negativo circa l'appartenenza presunta juris tantum, dei beni pignorati al debitore nella casa o nel l'azienda dello stesso, onde, per vincere detta presunzione, non basta che l'attore opponente si limiti a provare che i beni stessi, in epoca piu o meno remota, sono stati di sua proprieta, ma deve dimostrare, nei limiti di prova stabiliti dall'art. 621 cod.proc.civ., che essi, al momento del pignoramento, sono detenuti o posseduti dal debitore a titolo diverso da quello di proprieta. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)