Sez. 3, Sentenza n. 1281 del 18/05/1966 (Rv. 322558 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - MOBILI PIGNORATI NELL'ABITAZIONE O NELL'AZIENDA DEL DEBITORE - PRESUNZIONE DELLA PROPRIETA DI COSTUI - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - MOBILI PIGNORATI NELL'ABITAZIONE O NELL'AZIENDA DEL DEBITORE - PRESUNZIONE DELLA PROPRIETA DI COSTUI - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO.*
L'Azione del terzo opponente, prevista dagli artt. 619 e segg. cod. proc.civ., ha contenuto di accertamento negativo circa l'appartenenza presunta juris tantum, dei beni pignorati al debitore nella casa o nel l'azienda dello stesso, onde, per vincere detta presunzione, non basta che l'attore opponente si limiti a provare che i beni stessi, in epoca piu o meno remota, sono stati di sua proprieta, ma deve dimostrare, nei limiti di prova stabiliti dall'art. 621 cod.proc.civ., che essi, al momento del pignoramento, sono detenuti o posseduti dal debitore a titolo diverso da quello di proprieta. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)