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Sez. 3, Sentenza n. 336 del 01/02/1968 (Rv. 331285 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - LIMITAZIONI DELLA PROVA - RIFERIMENTO ALLA PROVA CONCERNENTE LA ESISTENZA ATTUALE DELLA PROPRIETA O DI ALTRO DIRITTO REALE SULLA COSA PIGNORATA.*
Stato
decisa il 1968-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331285-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - LIMITAZIONI DELLA PROVA - RIFERIMENTO ALLA PROVA CONCERNENTE LA ESISTENZA ATTUALE DELLA PROPRIETA O DI ALTRO DIRITTO REALE SULLA COSA PIGNORATA.*

Fuori dell'ipotesi eccezionale che l'esistenza del diritto dell'opponente sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dall'opponente stesso o dal debitore, la prova per testimoni vietata dall'art. 621 cod. proc. civ. non e quella dell'acquisto della proprieta o di altro diritto reale, da parte del terzo, sui mobili pignorati, bensi quella concernente la esistenza attuale della proprieta o del diritto sui mobili anzidetti, che si presumono di proprieta del debitore in relazione al luogo dove essi si trovano. (V. Sentenza n. 2048-66, massima n.323991, 1281-66, massima n.322558).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)