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Sez. L, Sentenza n. 6803 del 11/12/1982 (Rv. 424434 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DISCIPLINA EX ART. 429, COMMA TERZO, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ D'UFFICIO AD OGNI RAPPORTO NON ANCORA DEFINITIVAMENTE REGOLATO AL MOMENTO DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE.*
Stato
decisa il 1982-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424434-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DISCIPLINA EX ART. 429, COMMA TERZO, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ D'UFFICIO AD OGNI RAPPORTO NON ANCORA DEFINITIVAMENTE REGOLATO AL MOMENTO DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE.*

Il terzo comma dell'art. 429 (nuovo testo) cod. proc. civ. (ritenuto costituzionalmente legittimo anche con riferimento al profilo della sua retroattività) - svincolando i crediti di lavoro dal generale assoggettamento delle obbligazioni pecuniarie al principio nominalistico attraverso l'introduzione di un meccanismo inteso a salvaguardare il potere di acquisto della retribuzione dei lavoratori dagli effetti della svalutazione ed operante indipendentemente dalla sussistenza di una mora del debitore - ha stabilito una disciplina che, in ragione della sua stessa ratio deve essere applicata, anche di ufficio, ad ogni rapporto non ancora definitivamente regolato al momento della sua entrata in vigore. (V 2075/82, mass n 419936; (V 1969/82, mass n 419821; (V 6548/81, mass n 417388).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)