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Sez. L, Sentenza n. 6548 del 10/12/1981 (Rv. 417388 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DI UN CREDITO DI LAVORO DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO - AMMISSIBILITÀ - MANCANZA DELLA RELATIVA RICHIESTA ALLA SUPREMA CORTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417388-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DI UN CREDITO DI LAVORO DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO - AMMISSIBILITÀ - MANCANZA DELLA RELATIVA RICHIESTA ALLA SUPREMA CORTE - IRRILEVANZA.*

Il giudice di rinvio, che, in applicazione del principio dettato dalla pronuncia di annullamento emessa dalla Corte di Cassazione, proceda all'accertamento ed alla liquidazione di un credito di lavoro, può operarne, anche d'ufficio, la rivalutazione ai sensi del terzo comma dell'art. 429 (nuovo testo) cod. proc. civ., sopravvenuto in pendenza del giudizio di legittimità, non potendo al riguardo attribuirsi alcun valore preclusivo - attesi la natura ed i limiti propri di tale giudizio - al fatto che detta rivalutazione non sia stata dall'interessato richiesta alla suprema Corte né da questa riconosciuta di ufficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)