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Sez. 5, Sentenza n. 5390 del 11/01/1989 Ud. (dep. 13/04/1989) Rv. 181010 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ASSEGNO DI CONTO CORRENTE POSTALE - FUNZIONE - EMISSIONE A VUOTO - CONSEGNA IN GARANZIA - IRRILEVANZA AI FINI DELL'ESCLUSIONE DEL REATO.*
Stato
decisa il 1989-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181010-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ASSEGNO DI CONTO CORRENTE POSTALE - FUNZIONE - EMISSIONE A VUOTO - CONSEGNA IN GARANZIA - IRRILEVANZA AI FINI DELL'ESCLUSIONE DEL REATO.*

L'assegno tratto su conto corrente postale, al pari dell'assegno bancario e a differenza dei titoli cambiari, non può essere considerato strumento di credito, ma deve essere annoverato fra i mezzi di pagamento sostitutivi della moneta, di per sè dispositivi della provvista pertanto, nel caso di emissione a vuoto, non vale ad escludere il reato il fatto che tale assegno al momento del rilascio fu considerato dalle parti (traente e prenditrice) quale semplice cheque de garantie, poiché la causa di garanzia e il pactum de non petendo ad esso inerente ripugnano alla struttura e alla funzione tipiche dell'assegno (bancario o postale). (V mass n 163123; (V mass n 129339; (V mass n 104214).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 139

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)