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Sez. 5, Sentenza n. 363 del 20/02/1967 Ud. (dep. 16/05/1967) Rv. 104214 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - RILASCIO DI ASSEGNO SCOPERTO A TITOLO DI GARANZIA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1967-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104214-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - RILASCIO DI ASSEGNO SCOPERTO A TITOLO DI GARANZIA - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Agli effetti della sussistenza del reato di emissione a vuoto, e irrilevante che l'assegno bancario privo della copertura venga rilasciato 'a garanzià e che il prenditore abbia promesso di non presentarlo alla 'banca trattaria prima di una certa data o del verificarsi di una determinata condizione; si tratta di titolo che importa, a norma degli artt 1 e 31 RD 21 dicembre 1933, n 1736, un ordine incondizionato dato dal traente al trattario di pagare a vista il relativo ammontare al presentatore, e che, per la sua natura di mezzo di pagamento, e destinato alla circolazione per attributo intrinseco, cui, in ragione dell'interesse pubblico di tutelarne la funzione economica, non e consentito derogare per volonta di privati; le eventuali deroghe sono, dunque, da ritenere ininfluenti sulla configurabilita del reato. (Conf 10341; Cfr 103071, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 31, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)