Sez. 6, Sentenza n. 4485 del 26/01/1977 Ud. (dep. 29/03/1977) Rv. 135562 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - DELEGA AL CAPO CANTIERE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTINFORTUNISTICHE - ILLEGITTIMITA - RESPONSABILITA DELLO IMPRENDITORE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - DELEGA AL CAPO CANTIERE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTINFORTUNISTICHE - ILLEGITTIMITA - RESPONSABILITA DELLO IMPRENDITORE.*
Se e vero che l'imprenditore puo delegare altra persona per l'attuazione delle misure antinfortunistiche, occorre pero, perche possa andare esente da responsabilita per la mancata adozione delle stesse, che il delegato sia tecnicamente qualificato e non un capo cantiere, il quale non puo sostituire il dirigente o l'imprenditore in quei compiti che sono a costui demandati, essendo le sue attribuzioni limitate alla semplice sorveglianza dei lavori. (Conf mass n 134267; (Conf mass n 130080).*
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 16, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)