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Sez. 4, Sentenza n. 8602 del 16/02/1976 Ud. (dep. 27/08/1976) Rv. 134267 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - IMPRENDITORE EDILE - PREPOSTO E CAPO CANTIERE - CASI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA DELLO IMPRENDITORE.*
Stato
decisa il 1976-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134267-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - IMPRENDITORE EDILE - PREPOSTO E CAPO CANTIERE - CASI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA DELLO IMPRENDITORE.*

L'imprenditore di lavori edili risponde sempre direttamente della osservanza e del controllo delle misure prescritte per la tutela della incolumita dei lavoratori, anche se vi sia un preposto o capo cantiere, salvo che non provi che a questi siano state demandate l'osservanza ed il controllo delle medesime, essendo a lui rimaste le sole funzioni amministrative e sempre che non sia venuto a conoscenza delle inadempienze.*

Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 16, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)