Sez. L, Sentenza n. 10910 del 12/11/1990 (Rv. 469737 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA, SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - PERFEZIONAMENTO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - RILEVANZA - AMBITO D'APPLICAZIONE - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, BRACCIANTI AGRICOLI, ARTIGIANI, ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA, SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - PERFEZIONAMENTO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - RILEVANZA - AMBITO D'APPLICAZIONE - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, BRACCIANTI AGRICOLI, ARTIGIANI, ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI - INCLUSIONE.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, la perfezionalità del requisito contributivo anche posteriormente alla domanda di pensione di Invalidità, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario, va riconosciuta con riguardo sia ai lavoratori dipendenti, cui specificamente si riferisce la decisione predetta, sia anche alle altre categorie di assicurati (quali i coltivatori diretti, i mezzadri, i braccianti agricoli, gli artigiani, gli esercenti attività commerciali) di cui al terzo comma del citato art. 18 (che per tali categorie limitava la detta perfezionabilità alla fase del procedimento amministrativo fissando un più ampio limite per l'integrazione del requisito contributivo relativo a periodi successivi alla data di presentazione della domanda di pensionamento). (V 279/90, mass n 464866; (Conf 3808/90, mass n 467051).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)