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Sez. L, Sentenza n. 279 del 19/01/1990 (Rv. 464866 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - PERFEZIONAMENTO POSTERIORI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA O GIUDIZIALE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464866-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - PERFEZIONAMENTO POSTERIORI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA O GIUDIZIALE - RILEVANZA.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989, dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, il requisito contributivo, ai fini del conseguimento della pensione d'Invalidità da parte di qualsiasi lavoratore dipendente, può essere perfezionato anche posteriormente alla presentazione della domanda di pensione, nel corso del procedimento sia amministrativo che giudiziario. (V 4975/88, mass n 459795).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)