Sez. L, Sentenza n. 9353 del 05/05/2005 (Rv. 582312 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Danno biologico - Esonero da responsabilità del datore, ex art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000 - Onere di allegare la data della denuncia della malattia professionale all'INAIL - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO
Per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, stante il divieto per il giudice di legittimità di ricercare gli elementi fattuali e le prove relative negli atti del giudizio di merito e di valutare la rilevanza, e la decisività, di quegli elementi ai fini della decisione, il datore di lavoro che invochi l'esonero da responsabilità civile nei riguardi del dipendente che abbia contratto una malattia professionale e l'applicazione, "ratione temporis", dell'art. 13 del d.lgs. n.38 del 2000, sopravvenuto in corso di giudizio, deve indicare, con esattezza, la data nella quale pervenne all'INAIL la denuncia della malattia professionale. Invero, alla stregua dell'art. 135 cpv., legge n. 1124 del 1965, la data della denuncia a decorrere dal 9 agosto 2000 - giorno in cui è entrato in vigore il d.m. 12 luglio 2000, al quale rinvia l'art.13, comma secondo del d.lgs. n.38 del 2000 - , costituisce un presupposto della responsabilità dell'istituto di assicurazione per i danni conseguenti a malattia professionale e del conseguente esonero da responsabilità civile del datore di lavoro. (Nella specie, il ricorrente si era limitato a riferire che la denuncia era stata inoltrata, in via cautelativa, a seguito delle conclusioni della consulenza tecnica medico-legale d'ufficio e la sentenza impugnata si era limitata ad affermare che la denuncia "de qua" era stata presentata dopo il 12 luglio 2000).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 73 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)