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Sez. L, Sentenza n. 21022 del 08/10/2007 (Rv. 599557 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) | Copertura assicurativa del danno biologico - Verificarsi dell'evento protetto dopo l'entrata in vigore del d.m. recante le tabelle relative - Necessità - Data precedente relativa alla entrata in vigore della legge n. 38 del 2000 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2007-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599557-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO)

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, benché la nuova disciplina dettata dalla legge n. 38 del 2000-che ha riformulato le soglie di rilevanza dell'invalidità ai fini della tutela previdenziale- trovi applicazione con riferimento agli infortuni verificatisi successivamente all'entrata in vigore delle sue disposizioni, condizione per la copertura assicurativa pubblica del danno biologico ad opera dell'INAIL è il verificarsi dell'infortunio o della malattia professionale successivamente al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del d.m. recante le tabelle valutative del danno biologico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)