Sez. 2, Sentenza n. 1488 del 11/02/1987 (Rv. 450929 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - IN GENERE - MANCANZA - DIRITTO DEL VICINO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - INSUSSISTENZA - NECESSITÀ DI VIOLAZIONE DI NORME EDILIZIE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - IN GENERE - MANCANZA - DIRITTO DEL VICINO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - INSUSSISTENZA - NECESSITÀ DI VIOLAZIONE DI NORME EDILIZIE.*
In materia di violazioni edilizie, il diritto al risarcimento del danno va escluso ed il proprietario del fondo contiguo è legittimato soltanto ad attivare i poteri repressivi dell'autorità amministrativa, allorquando l'illegittimità della costruzione si concreti e si esaurisca nell'esecuzione di opere senza licenza (ora concessione) o in contrasto con tale licenza - costituendo questa un atto amministrativo che non attribuisce ai terzi diritti maggiori o diversi da quelli che a costoro siano già riconosciuti dalla legge -, ma non allorquando risulti violata una norma edilizia che imponga determinati indici di edificabilità, essendo questi stabiliti anche nel diretto interesse dei proprietari dei fondi limitrofi. (V 4539/79, mass n 401042; (V 2135/75, mass n 375898).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)