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Sez. 2, Sentenza n. 2135 del 27/05/1975 (Rv. 375898 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - IN GENERE - MANCANZA - DIRITTO DEL VICINO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375898-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - IN GENERE - MANCANZA - DIRITTO DEL VICINO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La costruzione edilizia eseguita senza licenza, se legittima l'Esercizio dei poteri repressivi da parte dell'autorita amministrativa, non conferisce al vicino il diritto al risarcimento del danno, salvo che essa integri una violazione di norme di edilizia ed ornato pubblico richiamate dall'art 871 cod civ. (Conf 3873/74, mass n 372412; 2894/74, mass n 371328; (Conf 1832/73, mass n 364821; 1484/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)