Sez. U, Sentenza n. 10604 del 20/05/2005 (Rv. 583244 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Applicabilità - Portata.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In materia di procedimento disciplinare dei magistrati, vige, come naturale corollario del principio del contraddittorio e della garanzia del diritto di difesa, il divieto di emettere decisioni a sorpresa, sicchè non è consentito porre a base della decisione con cui si dichiari la responsabilità disciplinare del magistrato un'ipotesi di illecito disciplinare diversa da quella contestata nell'atto introduttivo del giudizio, contenente la definizione della fattispecie di illecito, formulato in via generale dall'art.18 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 non già per ipotesi tipizzate, ma mediante una clausola generale, né è consentito adottare soluzioni giuridiche, senza che, in relazione a detta diversa ipotesi o a detta soluzione, vi sia stata, per l'incolpato, la possibilità di svolgere alcuna attività difensiva.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)