Sez. U, Sentenza n. 4954 del 12/03/2015 (Rv. 634507 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati - Ammissibilità - Condizioni - Diritto al contraddittorio - Giurisprudenza CEDU - Violazione - Esclusione - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare riguardante magistrati, la Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura può dare al fatto contestato una diversa definizione giuridica, purché il fatto concretamente accertato sia stato descritto in tutti i suoi elementi costitutivi nel capo di incolpazione. Né la riqualificazione operata dal giudice disciplinare viola il diritto al contraddittorio, richiamato anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (in particolare, con la sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), essendo tale garanzia assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione giuridica del fatto mediante ricorso per cassazione. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno confermato la sentenza disciplinare, ritenendo l'incolpato responsabile dell'incolpazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, contestata dal P.G. già all'udienza di discussione, previa modifica dell'incolpazione originaria, definita facendo riferimento all'art. 2, comma 1, lett. g), del medesimo decreto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 11, Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)