Sez. 1 - , Ordinanza n. 30540 del 26/11/2018 (Rv. 651879 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - APPROVAZIONE | Provvedimento del Tribunale che avvii la fase di omologazione dopo la decisione del reclamo sulla proposta di concordato preventivo - Carattere decisorio - Esclusione - Conseguenze - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - APPROVAZIONE
Il provvedimento col quale il Tribunale disponga l'apertura del giudizio di omologazione, in esito all'accoglimento di reclamo, del concordato fallimentare, è un atto ordinatorio ed endoprocedimentale, non decisorio, né definitivo, e, pertanto, non ricorribile per cassazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 125, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)